Condanna, riabilitazione e porto d’armi: due direzioni opposte

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Condanna per un reato previsto dall’articolo 43 del Tulps: a distanza di pochi minuti i Tar di Liguria e Piemonte assumono due decisioni diverse sul peso della riabilitazione.

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Uniformità, questa sconosciuta. È vero, non ci saranno mai due situazioni del tutto identiche: fatto sta che a distanza di pochi minuti i Tar di Piemonte e Liguria hanno dato seguito in modo diametralmente opposto alla circolare del ministero dell’Interno che lo scorso settembre tentò di definire una linea univoca sulle concessioni di porto d’armi in seguito a riabilitazione dopo condanna penale. Ebbene, seppur senza citarla il Tar della Liguria segue la circolare, specificando di non poter concedere il porto d’armi sportivo a un cittadino colpevole di furto: “il provvedimento [della prefettura] è giustificato con la presenza di una sentenza di condanna per un reato ostativo al rilascio della licenza ai sensi dell’articolo 43”, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il quale non è rilevante l’eventuale riabilitazione. “Per quanto attiene alla riabilitazione”, scrive il Tar della Liguria, “occorre rilevare come la giurisprudenza prevalente ne escluda [la rilevanza], sulla base del differente testo dell’articolo 43 del Tulps che non prevede nulla in tal senso rispetto all’articolo 11 tulps che valorizza il dato della intervenuta riabilitazione”. Chi commette uno dei reati previsti all’articolo 43, “tutti assai fortemente indicativi della pericolosità sociale del reo”, non può mai essere riabilitato.

Opposta la posizione espressa in contemporanea pochi chilometri più a nord. Secondo il Tar del Piemonte un cittadino di Vercelli, condannato per porto illegale di armi nel 1981 e riabilitato cinque anni più tardi, ha diritto a vedersi concedere il porto d’armi. Il Tar del Piemonte ritiene di “dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale”, stanti leincertezze interpretative in materia”. A Torino un reato previsto dall’articolo 43 del tulps non è “ex se ostativo al rilascio dell’autorizzazione, a prescindere da qualunque ulteriore valutazione inerente la posizione dell’istante”. Riabilitazione evidentemente compresa. Chissà che ne pensano il ministero e il Consiglio di Stato, verosimilmente a breve investito della questione.