Esami medici non dovuti e certificazione, qualche questura ci riprova…

khunkornStudio/Shutterstock.com

Nonostante la vetustà e la relativa chiarezza del decreto del ministero della Salute del 1998 sui requisiti psico-fisici per mantenere/ottenere le licenze di porto armi, pare che ancora oggi non tutti abbiano capito come debba funzionare la procedura sugli esami medici

Dopo le “invenzioni” di qualche Asl, che avrebbe richiesto esami ematochimici di default (non richiesti e da non eseguire), ci si mette anche la questura di Torino, che tanti grattacapi ha già cagionato negli ultimi anni a tiratori sportivi e cacciatori. Un cittadino, che sta aspettando (invano) da molti mesi il PdA, si è visto contattare per telefono (!) dalla Asl di competenza al fine di eseguire approfonditi esami del capello, per provare di non essere tossicodipendente. La richiesta perviene in prima battuta dalla questura, che avrebbe allertato la Asl senza neppure avvisare l’interessato. Una procedura fuori da ogni logica: illegittima, viziata da eccesso di potere e violazione di legge.

Sovviene in primis l’art. 3 comma terzo del noto decreto ministeriale 28 aprile 1998, ove è sì prevista la possibilità (eventuale e di fatto rara) di fare eseguire esami di approfondimento. Ma tale possibilità spetta al medico accertatore, non ad altri soggetti! Questure e prefetture non possono richiedere esami medici e costringere il soggetto a eseguirli a proprie spese, perché hanno già ricevuto una certificazione di idoneità che proviene dall’organo medico accertatore.

 

Art. 3 d. m. 28 aprile 1998

L’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 2), viene consegnato all’interessato. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato.

Possono (è vero) formare una prognosi sfavorevole all’emissione della licenza, redigere un preavviso di diniego motivato e comunicarlo all’interessato, assegnandogli un termine per potersi difendere. A questo punto sarà l’interessato a valutare cosa sia meglio fare. In teoria potrebbe difendersi e – se si perviene al diniego formale – impugnarlo nei modi di legge.

Tutto per iscritto – ovviamente – con date, firme e nomi del responsabile del procedimento, come prevedono le leggi in materia. Non tramite telefonate informali, eseguite da terzi su loro richiesta. Sembra uno scherzo, ma è la pura realtà dei fatti.

Auda (Associazione utilizzatori delle armi) si è prontamente attivata via Pec, dopo avermi chiesto un parere circa le iniziative da considerare. Quasi in tempo reale ha ricevuto conferma che tale prassi è errata e non verrà seguita. Ora vedremo come intende muoversi la questura; certamente l’interessato non ha fatto e non farà esami, che costano un patrimonio, dietro invito telefonico. Se pervengono contestazioni scritte, vedremo come difenderlo…

Leggi gli altri approfondimenti legali sul portale web di Armi Magazine.