La legittima difesa nella campagna elettorale

© R. Classen

Alberto Balboni, candidato al Senato nel collegio di Ferrara, propone di modificare l’articolo 52 del codice penale, rendendo sempre presunto il pericolo di aggressione nel caso di violazione del proprio domicilio.

Deve essere sempre presunto il pericolo di aggressione se qualcuno entra nell’abitazione altrui con la forza; pertanto va modificato l'articolo 52 del codice penale. È uno dei punti del programma di Alberto Balboni, candidato di Fratelli d’Italia nel collegio senatoriale di Ferrara.
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Deve essere sempre presunto il pericolo di aggressione se qualcuno entra nell’abitazione altrui con la forza. E pertanto si deve rendere sempre non punibile la legittima difesa «con una lieve modifica dell’articolo 52 del codice penale». A meno di un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo, il tema entra nel pieno della campagna elettorale dopo la proposta di Alberto Balboni, esponente di Fratelli d’Italia candidato col centrodestra nel collegio senatoriale di Ferrara, dove sfiderà la prodiana Sandra Zampa del Partito Democratico, Ezio Roi del Movimento 5 Stelle ed Eulalia Grillo di Liberi e Uguali.

Nel corso della presentazione della propria candidatura Alberto Balboni, già senatore con An e Pdl nella XIV, XV e XVI legislatura, ha reso nota quella che ritiene una parte essenziale del proprio programma: nel caso, dovrà essere «la pubblica accusa» a dimostrare che non si è trattato di legittima difesa. «Così com’è la legge», riporta la testata L’Estense che ha partecipato all’evento, «finché uno deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro e poi di essere in pericolo di aggressione, [il malvivente] fa in tempo a tagliarmi la gola».

L’articolo 52 del codice penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.