Denuncia per comodato di armi inferiore alle 72 ore: la circolare del governo

© Bear Fotos / shutterstock

Il ministero dell’Interno ha chiarito che la denuncia è necessaria anche se tra consegna e restituzione il comodato di armi si esaurisce in meno di 72 ore.

Non si può derogare dall’obbligo di denuncia, eventualmente anche telematica, anche se tra l’acquisizione e la restituzione il comodato di armi si esaurisce nel giro di 72 ore: così si legge nella circolare diffusa dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, chiamato a far chiarezza sulla procedura da seguire nel caso in cui l’armaiolo, per promuoverle e favorirne l’acquisto, voglia far provare le armi a caccia o in poligono.

Se il comodatario non denunciasse il possesso dell’arma, «nelle prime 72 ore dalla cessione si creerebbe una zona franca, nella quale l’autorità non avrebbe contezza alcuna [del luogo in cui] l’arma si trovi; e inoltre, anche a posteriori, sarebbe arduo risalire al temporaneo trasferimento della disponibilità dell’arma da un soggetto a un altro, o al suo spostamento».

Il sistema, si legge nella circolare, «coinvolge e responsabilizza» entrambi gli attori, «cedente e cessionario, della movimentazione» delle armi, «a qualsiasi titolo»: prevede infatti obblighi per entrambi e, attraverso un meccanismo di matching delle informazioni, crea «un regime a tutto vantaggio della sicurezza pubblica».

Il modello 38 inviato dall’armeria all’ufficio di pubblica sicurezza deve contenere anche l’orario esatto della consegna e della restituzione dell’arma; peraltro l’armaiolo deve annotarlo sempre, qualsiasi sia l’operazione.

Non appena entrerà in funzione il Sitam, ossia il sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, gli armaioli dovranno registrare «qualsivoglia movimentazione l’arma subisca, qualunque sia la causale del movimento».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.