Un lettore ci chiede come si riconosce un’arma da caccia.
Ci scrive un lettore: “Vorrei rivolgervi una domanda dovuta a una curiosità relativa a un mio recente acquisto, una carabina in .300 Blk stile Ar15, calcio fisso, canna da 14 pollici e lunghezza superiore agli 80 cm, insomma classificata B4.
Quello che vorrei capire è questo: partendo dal fatto che un’arma per essere lunga deve avere una lunghezza totale di oltre 600 mm e lunghezza canna maggiore di 300 mm, con che criterio è stata ragionata la lunghezza maggiore di 80 cm perché un’arma semiautomatica sia da caccia?
Questo discorso della lunghezza totale si applica anche alle armi a canna liscia, a leva o bolt action? La scriminante del calcio abbattibile o telescopico e impugnatura a pistola nelle armi “da caccia” è valida in assoluto o solo per le semiautomatiche?
Per fare un esempio: una carabina bolt action con calcio abbattibile, canna maggiore di 300 mm, lunga più di 600 mm con calcio chiuso, è da caccia?”.
La risposta dell’avvocato Fabio Ferrari
I requisiti perché un’arma sia di utilizzo per il prelievo venatorio sono indicati nella legge sulla caccia. Innanzitutto in Italia non si possono usare armi corte per la caccia (altrove non è così), quindi l’arma deve soddisfare i requisiti minimi di lunghezza indicati nella domanda ed essere “arma lunga” (fucile o carabina). Ci sono poi tutti i requisiti relativi al calibro. Si deve fare riferimento all’art. 13 della legge 157/1992:
- L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (a)
- È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio, del 18 giugno 1991, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti a un’arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
- I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
- Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
- Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
- Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
(a) Il d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 6, comma 6) che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40″.
Gli altri criteri sono in realtà stabiliti dal nostro Banco di prova nazionale (Bnp), per attribuire la classificazione e la categoria europea B9 (armi semiautomatiche somiglianti a quelle automatiche) per singolo modello.
Da ultimo il Bnp ha chiarito quali sono le caratteristiche in grado di comprendere (o non comprendere) un’arma in questa nuova categoria, stabilendo sostanzialmente che un’arma rientra in categoria B9 quando presenta almeno due delle seguenti caratteristiche: calcio ribaltabile, telescopico, amovibile senza attrezzi; impugnatura a pistola separata; attacco per la baionetta; lunghezza inferiore a 830 mm; lunghezza della canna inferiore a 450 mm.
Il Bnp ha voluto rendere più razionali i criteri, escludendo quelle caratteristiche di poco conto come il colore dell’arma o la presenza delle slitte Picatinny.
Ritengo pertanto che la carabina in questione sia stata così dimensionata (canna e lunghezza complessiva) per rispondere a tali requisiti. Peraltro una canna da 14″ bene sfrutta la balistica del calibro .300 Aac, soprattutto quando si usano munizioni a piena potenza (supersoniche) con palla leggera.
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