Il Tar sull’aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie

Il Tar della Lombardia si è espresso sul ricorso di un armiere di Bergamo, al quale la questura aveva revocato la licenza per la riparazione di armi dopo il ritardato aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie.

Il Tar sull'aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie
© Iakov Filimonov
(foto d’archivio)

All’aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie bisogna provvedere in tempo reale, senza rimandare l’operazione a un momento successivo. “Tra la maggiore comodità e speditezza del servizio ai clienti e la perfetta tracciabilità delle armi deve prevale quest’ultima”, scrive il Tar della Lombardia. Ma, nonostante il principio, è esagerata la revoca della licenza per la riparazione di armi in caso di violazione. Il tribunale amministrativo ha dunque accolto il ricorso di un armiere di Bergamo al quale la questura aveva revocato il titolo di riparazione e sospeso per 15 giorni la licenza di vendita dopo un controllo. Il Tar ha peraltro concesso alla questura 90 giorni per tornare sulla questione ed eventualmente punire l’armiere anche con una temporanea sospensione della licenza per la riparazione. Niente di più.

Il ritardato aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie non è “prassi innocua”

I proprietari delle armi erano sul posto, o si erano allontanati da pochi minuti. E le registrazioni sarebbero state effettuate in un momento di calma dopo la loro uscita.
La disorganizzazione dovrebbe essere giudicata con minore severità. Va infatti considerato che l’ispezione è avvenuta in coincidenza con l’apertura della caccia, quando l’attività delle armerie è particolarmente intensa.
Il Tar ha parzialmente accolto queste motivazioni a discolpa dell’armiere, pur ribadendo che il ritardato aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie non è “prassi innocua”, per quanto diffusa. Peraltro i giudici ricordano come il nulla osta della questura in caso di spedizione delle armi a ditte costruttrici o importatricinon costituisca un’alternativa alla registrazione”. Né un’integrazione: è un documento finalizzato al trasporto dell’arma.

Non si possono dunque sottovalutare i rischi che il mancato aggiornamento del registro delle operazioni delle armerie comporta per il controllo delle armi. In particolare “quando il titolare dell’armeria rinvii troppo la registrazione, lasciando nel contempo circolare all’interno dei locali una pluralità di persone. Costoro infatti “potrebbero entrare in contatto con armi non registrate”. E il Tar ribadisce il ruolo di “presidio per la sicurezza della collettività” delle armerie, fondamentali nel controllo della circolazione delle armi. Ma un’eventuale sanzione deve essere commisurata alle circostanze.