L’avvocato Fabio Ferrari commenta la sentenza con cui il Tar del Piemonte ha condannato la pubblica amministrazione a risarcire le spese della lite intentata per un ritardo nel rilascio del porto d’armi.
Se la pubblica amministrazione non decide nei termini non può ritenere di essere dalla parte della ragione, neppure se alla fine adempie: nelle score ore il Tar di Torino (sentenza 1012 del 7 maggio 2026) è tornato sulla questione dei ritardi nelle pratiche di rinnovo e di rilascio del porto d’armi.
Si sa che, a fronte dei 90 giorni previsti, esistono situazioni locali preoccupanti, che registrano ritardi record: ben oltre un anno per ottenere la licenza, oppure per conoscere i motivi del diniego.
Il contenzioso nasce da un’iniziativa di Auda in favore dei soci. Nel caso particolare una quindicina di tesserati aveva documentato gravi ritardi della questura locale e una mancanza di riscontro ai solleciti; Auda e uno dei soggetti hanno promosso ricorso. Un paio di settimane dopo le notifiche del ricorso, la questura aveva chiamato il socio e dopo undici mesi d’attesa gli aveva consegnato il porto di fucile uso tiro a volo.
Un risultato importante
Il ricorso è andato avanti per definire gli altri aspetti della vicenda, sicuramente anomala ma comune a tanti appassionati. Il Tar ha stabilito che, riguardo al merito del silenzio inadempimento, c’è sopravvenuta carenza di interesse; ma poiché il rilascio del titolo ha fatto seguito «alla proposizione del ricorso, le spese di lite», poi liquidate in 1.000 euro oltre gli accessori di legge, sono in capo all’amministrazione».
Il risultato appare importante sotto alcuni aspetti: se la pubblica amministrazione non decide nei termini non può ritenere di essere dalla parte della ragione, neppure se adempie in ritardo. Sotto il profilo della condanna alle spese di causa, vale la persistenza del ritardo al momento di proposizione del ricorso.
È un segnale importante, che va letto come un monito a mantenere un certo livello di efficienza nella gestione di tali pratiche – è necessario definirle entro termini ragionevoli – senza svantaggio economico per la parte che promuove iniziative di tipo giudiziario volte a fare cessare l’inerzia della pubblica amministrazione.
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