Niente risarcimento per l’eccesso colposo di legittima difesa: la proposta di Fratelli d’Italia

Niente risarcimento per l’eccesso colposo di legittima difesa: la proposta di Fratelli d’Italia: malvivente con passamontagna
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Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d’Italia, ha presentato un disegno di legge col quale intende diminuire o azzerare il risarcimento dovuto all’aggressore in caso di eccesso colposo di legittima difesa.

Raffaele Speranzon, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ritiene di dover «colmare una lacuna normativa» e «ristabilire un criterio di giustizia sostanziale»: pertanto ha presentato il ddl 1532, col quale intende modificare gli articoli 2044 del codice civile e 185 del codice penale, riducendo o azzerando il risarcimento che chi è sanzionato per eccesso colposo di legittima difesa deve all’aggressore.

Nel testo che accompagna il ddl si legge che Speranzon vuole «rafforzare sul piano civile la tutela di chi si difende da un’offesa ingiusta», e dunque riconoscere che «che in talune situazioni di più alto rischio la reazione, pur non esattamente calibrata sul pericolo, può tuttavia, ferma restando la sanzione penale, non meritare anche la sanzione civile».

Dunque in caso d’eccesso colposo di legittima difesa il ddl prevede di diminuire il risarcimento «secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze» (articolo 1227 del codice civile), e di escluderlo se il danneggiato, con una condotta «consapevole e volontaria» (nella premessa è «violenta o gravemente intimidatoria»), ha provocato «violenza non lieve alla persona o al patrimonio» o se ha impiegato «armi e altri mezzi di coazione fisica».

«Una misura di riequilibrio»

Resta intatto l’articolo 185 del codice penale, quello che obbliga al risarcimento chi con un reato provochi un danno patrimoniale o non patrimoniale, ma s’arricchisce della premessa «salvo che la legge disponga altrimenti».

Il principio è chiaro: «Chi sceglie un agire illecito e violento si espone volontariamente al rischio di subire una reazione»; e, anche in caso d’eccesso colposo di legittima difesa, «se ne accolla le conseguenze patrimoniali, in ragione del tipo di rischio, particolarmente grave, che si è assunto». Speranzon ribadisce che questa modifica («una misura di riequilibrio») non tocca il divieto d’usare arbitrariamente la forza, e che «soddisfa le legittime aspettative di tutela» dei cittadini davanti al rischio, «diffuso e allarmante, di aggressioni violente alla persona o al patrimonio».

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