Porto d’armi e pubblica amministrazione durante l’emergenza

copyright Cineberg/Shutterstock

Ok per la proroga delle licenze, ma c’è altro. La lettura completa della circolare del ministero dell’Interno del 19 marzo 2020 fornisce un’indicazione di come sono cambiate le cose durante questo eccezionale periodo di emergenze.

Anche l’amministrazione deve sopravvivere ai tempi del coronavirus… senza incorrere in una eccessiva compressione e/o compromissione dei diritti dei cittadini. A molti interessava conoscere la sorte delle licenze di porto d’armi in scadenza; c’è la conferma ufficiale della proroga, e sul punto non è opportuno sottendere altro spazio. La circolare, protocollata il 19 marzo 2020, contiene numerose altre disposizioni; impossibile quanto inopportuno esaminarle tutte, tuttavia è bene annotare alcuni effetti sui procedimenti amministrativi che ci riguardano.

La circolare risulta suddivisa in cinque punti. Nulla da osservare sul punto 1 (la premessa).

La sospensione dei termini

Il punto 2 si occupa della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. Tale sospensione riguarda, in forma generale, ogni tipo di “autorizzazione di polizia” come intesa nella formulazione dell’art. 14 Tulps (cfr. riferimenti normativi – infra).

Ci si riferisce, ad esempio, ai procedimenti autorizzatori in materia di armi, munizioni ed esplosivi, alle abilitazioni per l’espletamento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria da parte delle imprese della sicurezza privata, nonché alle iscrizioni nei registri prefettizi per il personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento. La moratoria, inoltre, riguarda anche fattispecie procedimentali riguardanti l’emissione di atti di natura diversa da quelli autorizzatori”.

E ancora, la sospensione riguarda: “c) i procedimenti di secondo grado, quali quelli relativi ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell’art. 6 Tulps contro i provvedimenti adottati dall’Autorità di P.S., nonché i ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso i provvedimenti emessi dalle medesime Autorità e da questo Dipartimento”.

Conseguentemente, in relazione alle fattispecie procedimentali toccate dalla novella, la sospensione viene a riguardare non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 (termini finali), ma anche una serie di scansioni temporali di altra natura (i termini di natura endoprocedimentale).

Sono, inoltre, sospesi anche i termini esecutivi, cioè i tempi concessi per l’esecuzione di provvedimenti finali, quali quelli che vengono accordati per l’attuazione di prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 9 Tulps o quello, stabilito dall’art. 39, secondo comma Tulps, per la cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti ritirate in conseguenza di divieti di detenzioni adottati dal Prefetto.

 

La proroga della durata delle autorizzazioni di polizia

La parte 3 riporta una serie di “indicazioni applicative” da osservarsi nel periodo della sospensione. Anche in questo periodo di sospensione, le pubbliche amministrazioni adotteranno le misure volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, accordando una priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati. A titolo meramente esemplificativo si segnala che tali esigenze di urgenza potranno essere individuate nelle domande di rilascio di licenze di polizia motivate sulla base di oggettive esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, dell’esercizio del diritto al lavoro ex art. 35 Cost., e della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Si annota che, a ogni buon conto, non rivestono, di norma, carattere di urgenza le istanze di rinnovo di titoli di polizia, atteso che come si dirà nel successivo paragrafo 4 — la durata delle autorizzazioni in discorso è stata prorogata al 15 giugno p.v., dall’art. 103, comma 2, dello stesso d.l. n. 18/2020.

La parte 4 è rubricata: “Proroga della durata delle autorizzazioni di polizia”.

Come è stato anticipato, l’art. 103 del d.l. 18/2020 realizza una proroga fino al 15 giugno della validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.

“Sul punto, in considerazione anche delle richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni da parte di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, si precisa che la proroga riguarda anche le autorizzazioni per [‘esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui all’art. 134 e 134-bis Tulps e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie dei permessi di porto di armi”.

Delineato in tal modo l’ambito di applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, occorre ancora osservare che esso si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell’intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v. In tal modo viene retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l’iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione venutasi a creare a causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.