Il decreto sport ha modificato la normativa sui bossoli delle munizioni da guerra.
I bossoli esplosi e i residui di sparo di munizioni usate in armi da guerra «non costituiscono munizioni da guerra», né «parti di munizioni da guerra»; e ciò vale sia per il processo di smaltimento, sia per l’impiego dei componenti «in munizionamento civile consentito o a uso sportivo».
Già in vigore perché pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 149 (ora il parlamento ha a disposizione due mesi per la conversione in legge), dopo aver confermato che la definizione di munizioni da guerra è legata non alle caratteristiche ma alla destinazione (sono quelle «destinate al caricamento di armi da guerra») il decreto sport approvato dal consiglio dei ministri modifica in questo modo l’articolo 1 della legge 110/75.
Per la detenzione, il trasporto e l’uso il riferimento normativo è il regio decreto 635/40, ossia il regolamento per l’esecuzione del testo unico (773/31).
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