Decreto sicurezza 2026: tanta (pericolosa) confusione con i coltelli

cutter decreto sicurezza 2026

Il Decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e ora ci sono meno di 60 giorni per cercare i porre rimedio agli errori e alle ingenuità contenute in esso in tema di coltelli. Vediamo quali sono.

Con il decreto sicurezza 2026 il Governo Meloni voleva anche contrastare il fenomeno della microcriminalità minorile (i cosiddetti “maranza”), attraverso l’inasprimento delle regole sul porto degli strumenti da punta e da taglio atti a offendere.

Come spesso accade, una legge partorita sull’onda dell’emozione dovuta a fatti di cronaca e – probabilmente – per soddisfare il proprio elettorato, è risultata altamente deficitaria se non pesantemente dannosa nei confronti di moltissimi cittadini onesti e incolpevoli.

Cosí come congegnato, infatti, il decreto risulterà probabilmente inefficace nella lotta alla delinquenza giovanile, mentre rischia di danneggiare molti lavoratori che quotidianamente utilizzano lame e attrezzi da taglio: pensiamo a muratori, elettricisti, idraulici, meccanici, cuochi.

Cosa cambia

Il decreto sicurezza modifica l´articolo 4 bis della legge 110/75 (aggiunto con il cosiddetto decreto Caivano), aggiungendo: “La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti“.

Dunque, sparisce il requisito del porto senza giustificato motivo per i chiudibili con blocco o apribili con una sola mano con lama superiore ai 5 cm: si sarà puniti anche se si è un elettricista e ci ha in tasca un cutter per spelare i fili elettrici, perché il giustificato motivo non sarà tenuto in considerazione!

Resta il fatto che per i chiudibili con lama sotto i 5 cm, che si potranno portare fuori casa, resta l’obbligo del giustificato motivo.

Inoltre, c’è un aggravamento delle sanzioni penali per chi porta senza giustificato motivo fuori di casa un coltello con lama di lunghezza superiore a 8 cm. Considerato però che i chiudibili con “blocco della lama eccetera” oltre i 5 cm non sono mai portabili, risulta che l’aggravamento della sanzione riguarda tutti i lama fissa e i chiudibili senza blocco della lama (slipjoint) con lama oltre gli 8 cm.

Per queste ultime tipologie di coltelli, lo ribadiamo, resta comunque valido il principio del giustificato motivo.

Molti dubbi

Il decreto lascia scoperte alcune zone, potenzialmente fonte di confusione e, di conseguenze, costose e penose cause in tribunale. Per esempio: si parla di “porto” e mai di “trasporto”; dobbiamo quindi dedurre che quest’ultimo sia sempre lecito? E in quali modalità? Che la lama non sia immediatamente disponibile? Non è specificato.

Altro dubbio: come si misura la lama? Considerando solo il tagliente o comprendendo anche la base della lama, cioè il tallone? Anche qui non è specificato. Siamo dalle parti delle mitologiche “quattro dita” di lunghezza della lama, un fake che ancora oggi molti danno per vero.

Insomma, così com’è congegnato, il decreto è inapplicabile nelle normali attività quotidiane: non solo per gli escursionisti e gli amanti dell’outdoor, ma soprattutto per moltissimi lavoratori.

Riuscirà il nostro parlamento a mettere una pezza? Lo sapremo entro 60 giorni.