Armi sportive e obiezione di coscienza, la circolare del ministero

Armi sportive e obiezione di coscienza, la circolare del ministero
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La circolare del ministero dell’Interno chiarisce che chi ha esercitato l’obiezione di coscienza può essere autorizzato al porto d’armi sportive.

Oltre che quelle di libera vendita, evidentemente accessibili senza bisogno d’autorizzazione, chi ha esercitato l’obiezione di coscienza potrà acquistare anche le armi sportive (e dunque richiedere, e ottenere, la licenza di porto di fucile per tiro a volo) senza rinunciare al proprio status.

Lo chiarisce una circolare del Viminale che spiega nel dettaglio il decreto firmato dal ministro Piantedosi lo scorso 24 febbraio 2023; diciassette anni prima, il 7 aprile 2006, la Corte costituzionale aveva stabilito che il criterio di discrimine per l’eventuale concessione della licenza agli obiettori «è da individuarsi inequivocabilmente ed esclusivamente nella destinazione [delle armi] e degli esplosivi a fini civili».

L’obiettore di coscienza può inoltre essere autorizzato a utilizzare «materiali esplodenti privi d’attitudine a recare offesa alle persone» quali quelli impiegati in cave e miniere e per gli spettacoli pirotecnici. In questo modo lo Stato non gli impedisce d’esercitare «tutte le attività imprenditoriali e professionali connesse al maneggio, alla fabbricazione, al deposito e alla vendita di materie esplodenti non connesse all’armamento di forze armate e di polizia».

Resta esplicitamente escluso il porto di fucile uso caccia, che all’obiettore di coscienza non può essere concesso; anzi, a chi è sottoposto all’obbligo di leva al momento del rilascio del porto d’armi venatorio il questore «comunica che il conseguimento del titolo comporta la rinuncia all’esercizio del diritto d’obiezione di coscienza».

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