Denuncia delle armi ereditate con beneficio d’inventario: sentenza della Cassazione

Denuncia delle armi ereditate con beneficio d’inventario: doppietta con cartucce
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La denuncia delle armi ereditate è obbligatoria anche qualora l’eredità sia accettata con beneficio d’inventario.

L’accettazione con beneficio d’inventario serve unicamente a «tenere separati, a fini civilistici, il patrimonio del defunto e quello dell’erede» che così non può essere tenuto a pagare gli eventuali debiti per più di quanto abbia ricevuto: essendo questo l’unico effetto reale, anche in questo caso la denuncia delle armi ereditate è obbligatoria nei tempi canonici previsti dalla legge.

Lo ha chiarito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 36688/2023); in caso d’inadempienza l’erede è dunque punibile per omessa denuncia. Riceverla consente infatti all’autorità statale di conoscere «oltre al luogo di detenzione anche [l’identità] del detentore dell’arma; costui, deceduto [il precedente proprietario], potrebbe infatti essere privo dei requisiti psicofisici che consentono di disporre di armi e munizioni».

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