Diritti dell’uomo e porto d’armi per difesa: la sentenza del Tar

Diritti dell’uomo e porto d’armi per difesa: martello del giudice con bandiera unione europea
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Il diritto all’incolumità garantito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non c’entra niente col rilascio del porto d’armi per difesa personale.

È vero che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’autorità statale ha il dovere di garantire l’incolumità dei cittadini, «ma non significa che abbia il dovere di rilasciare senz’altro licenze di porto d’armi ai richiedenti soltanto perché costoro intendono dotarsene a scopo di difesa personale». Ad altri due obblighi deve sottostare l’autorità statale quando è chiamata a garantire l’incolumità dei cittadini: vigilare con i propri apparati, e non commettere illeciti.

Lo ha chiarito il Tar del Lazio (sentenza 7413/2023) respingendo il ricorso d’un professionista romano cui anche dopo un attentato, fallito, la prefettura aveva deciso di revocare il porto di pistola per difesa personale.

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