Scadenze porti d’arma, la precisazione del Ministero

Poligoni e armerie nella fase due dell’emergenza sanitaria: targa ministero dell'interno
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Scadenza porti d’arma: in una lettera indirizzata ai prefetti il ministero dell’Interno ha voluto indicare come interpretare le norme imposte dal decreto legge 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19.

In sede di conversione, la legge 27 del 24 aprile 2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) ha introdotto alcune modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge 18/2020.

Due articoli interessati

Le modifiche riguardano tutte le licenze di polizia – porti d’arma e licenze professionali relative ad armi ed esplosivi, comprese le licenze di trasporto – scaduti o in scadenza tra 31 gennaio e 31 luglio 2020.

La loro validità è infatti prorogata fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso.

Il dipartimento di Pubblica sicurezza ha precisato i termini della proroga della validità delle licenze di porto d’arma in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi, per le quali bisogna considerare due articoli del decreto legge.

Questi sono il 103, che ha prorogato le licenze di polizia, e il 104, che invece ha prorogato la validità dei documenti di riconoscimento.

Scadenza porti d’arma al 29 ottobre

La situazione particolare delle licenze di porto d’arma è proprio nella duplice natura del documento: infatti, la licenza è composta dalla licenza vera e propria (il tagliando separato e bollato) e il libretto di porto d’armi che contiene la fotografia e le generalità del titolare.

Il dipartimento dunque precisa che per la licenza vige l’articolo 103: dunque la scadenza è prorogata di 90 giorni dalla fine del periodo di emergenza sanitaria, fissata dal governo al 31 luglio.

Quindi la scadenza è fissata per il 29 ottobre. Invece, per il libretto la scadenza è quella prevista dall’articolo 104, come per tutti i documenti di riconoscimento, cioè il 31 agosto.

In conclusione, si legge nella circolare, dal 31 agosto in poi si potrà continuare ad acquistare, detenere e praticare l’attività sportiva con le armi in attesa del rinnovo.

Visto che il libretto può essere sostituito dalla carta d’identità (o altri documenti con foto rilasciati da un’amministrazione dello Stato) nella sua funzione d’identificare la persona, farà fede la licenza, la cui validità è prorogata fino al 29 ottobre 2020.