L’assunzione occasionale di alcool non è motivo sufficiente perché sia disposta la revoca del porto d’armi.
Della droga è sufficiente l’uso occasionale, dell’alcool è necessario l’abuso perché vengano meno i requisiti per la concessione del porto d’armi; lo ha ribadito il Tar del Lazio con una sentenza (è la 3583/2023) in linea con quella emessa dal Tar del Piemonte un paio di mesi fa. È stato dunque accolto il ricorso contro il decreto della prefettura di Viterbo che nei confronti del protagonista della vicenda aveva disposto il divieto di detenzione delle armi.
Solo in una circostanza il tasso alcolico rilevato dalle forze dell’ordine era superiore a quello consentito per guidare un veicolo (1,79 g/l, poi 1,81 alla seconda prova; il limite massimo è 1,5). Dall’analisi della vicenda «non emerge quindi un abuso d’alcolici»; aver superato in un’unica occasione la soglia richiesta per la guida non coincide infatti con «l’abuso di alcool o psicofarmaci» previsto dalla normativa.
In più la violazione contestata «non ha alcuna attinenza con l’uso delle armi», né è lecito inferire un pericolo d’abuso; e d’altra parte la condotta tenuta durante la cosiddetta messa alla prova è stata regolare, e la successiva visita medica collegiale per il nuovo rilascio della patente di guida non ha portato ad alcun tipo di prescrizione.
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