Guida in stato d’ebbrezza e porto d’armi: la sentenza

Guida in stato d’ebbrezza: chiavi dell'automobile e bottiglia vuota nella stessa mano
© Lasse Ansaharju / shutterstock

Perché sia ostativa al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, la guida in stato d’ebbrezza dev’essere sintomo d’inaffidabilità.

Se non recente e non reiterato, da solo un episodio di guida in stato d’ebbrezza non può portare al mancato rilascio o rinnovo del porto d’armi; dev’essere sintomo d’una personalità inaffidabile, elemento da dimostrare con motivazioni adeguate. Lo ha stabilito il Tar del Piemonte (sentenza 6/2023) accogliendo il ricorso di un cacciatore contro la decisione della questura di Cuneo.

Dal punto di vista penale il reato è stato dichiarato estinto dopo che è andata a buon fine la pena sostitutiva, nella forma dei lavori socialmente utili. E dal punto di vista sanitario «non c’è alcuna prova di abitualità o reiterazione delle problematiche» dopo un singolo episodio d’abuso; i successivi accertamenti hanno infatti sempre dato esito favorevole.

È dunque eccessiva la decisione della questura che ha «mutato arbitrariamente una valutazione sanitaria positiva, ancorché temporalmente limitata, in una valutazione di tipo negativo» fondandosi su un unico episodio di condanna, «peraltro dichiarata estinta». Porto d’armi da restituire.

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