Armeria chiusa dopo servizio televisivo, la sentenza del Tar sul risarcimento

Armeria chiusa dopo servizio televisivo: stock di munizioni
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Il Tar della Campania si esprime sul risarcimento richiesto dal titolare di un’armeria ingiustamente chiusa dopo un servizio televisivo.

Deve essere risarcito soltanto il mancato incasso, non il deterioramento della merce che se correttamente manutenuta sarebbe rimasta vendibile: il Tar della Campania si è espresso così sul caso dell’armeria chiusa dopo un servizio televisivo che in realtà, se ben osservato, avrebbe evidenziato “l’indole [del titolare] rigorosa e incline al rispetto della legge”. A differenza di quanto denunciato dal programma, l’armeria non vendeva munizioni a chi non disponeva di porto d’armi. Così si era espressa la giustizia penale motivando l’assoluzione. La questura aveva dunque rilasciato una nuova licenza, ma nel frattempo erano passati due anni e mezzo dalla revoca.

È dunque giusto corrispondere un indennizzo che però deve essere calcolato su parametri ben precisi. È infatti “suscettibile di ristoro il solo danno per lucro cessante, dipendente dal mancato esercizio dell’attività lavorativa nel periodo che va dalla sospensione della licenza al suo successivo rilascio […] nonché il danno correlato alla perdita della clientela al momento della riapertura”. Non deve essere però essere risarcito il deterioramento delle armi e delle munizioni non vendute, imputabile a un difetto di manutenzione “che poteva essere espletata anche nel periodo di chiusura”. Anche perché nel monte dei mancati incassi fanno volume anche queste armi e queste munizioni. Se il Tar avesse deciso in modo diverso, avrebbe ristorato “il medesimo danno per due volte”.

Non sono risarcibili neppure il pagamento dei tributi o la mancata riscossione di un eventuale canone di locazione del locale. Se l’attività non fosse stata chiusa, non sarebbe stato infatti possibile affittarlo. L’amministrazione ha a disposizione sessanta giorni per proporre al titolare dell’armeria una somma utile a risarcire i mancati incassi “cui detrarre i costi comunque connessi”. Vi deve essere calcolata anche “l’eventuale perdita dell’avviamento commerciale al momento della riapertura”.

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