Caricatore come parte di arma, la sentenza della Cassazione

caricatore come parte di arma: pistola con caricatore e munizioni
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La legge non prevede la qualifica del caricatore come parte di arma.

A legge vigente non si può considerare il caricatore come parte di arma. Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza 47635, le cui motivazioni sono state depositate negli scorsi giorni. Il passaggio logico si comprende bene se si considera che sono soggetti a denuncia solo i caricatori che contengono un certo numero di colpi. L’elenco di parti di arma compreso nella legge (“telaio, fusto […], carrello, tamburo, otturatore, blocco di culatta”) deve dunque considerarsi esaustivo.

Curioso peraltro che la Cassazione citi i vecchi limiti di capacità (5 per le armi lunghe, 15 per le armi corte) per l’obbligo di denuncia. Curioso e ininfluente ai fini della sentenza – ricorso accolto, annullamento senza rinvio, in poche parole assoluzione.

In realtà dopo il recepimento della nuova Direttiva armi la denuncia è necessaria “per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte”.