In Gazzetta la versione definitiva del decreto sulla Direttiva Armi

Quirinale promulgazione Gazzetta ufficiale
© Franck Bach

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’8 settembre 2018 la versione definitiva del decreto sulla Direttiva Armi.

L’8 settembre è finalmente comparsa sulla Gazzetta ufficiale la versione definitiva del decreto sulla Direttiva armi. Innanzitutto, come ampiamente previsto, scende a 5 anni la durata del porto d’armi. Sulla licenza deve essere indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto. Non sono computate “le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”.

La denuncia di detenzione armi può essere effettuata anche per via telematica. Devono essere informati “i medesimi uffici” a cui si farebbe riferimento per la denuncia tradizionale o la “questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Devono essere denunciati anche i caricatori di capacità superiore a 10 e a 20 colpi, rispettivamente per armi lunghe e armi corte.

Per quanto riguarda la tracciabilità delle armi, presso il ministero dell’Interno è istituito un sistema informatico dedicato. La versione definitiva del decreto sulla Direttiva Armi ribadisce poi che, in caso di violazione dell’articolo 43 del Tulps, il porto d’armi può essere concesso “qualora sia intervenuta la riabilitazione”.

Le cosiddette armi camuffate sono parificate alle armi da guerra. Fissato a 12 il numero massimo di armi detenibili per uso sportivo. Per la prova di funzionamento, effettuabile “per ciascuna arma con cadenza non inferiore ai sei mesi”, i collezionisti possono sparare massimo 62 colpi entro 24 ore dell’acquisto del munizionamento.

Le armi di categoria A6, A7 e A8 nella versione definitiva del decreto sulla Direttiva Armi

La prima parte delle norme transitorie e finali si appunta sulle armi di categoria A6 e A7. Si tratta di armi demilitarizzate e a percussione centrale con caricatore superiore a 10 (lunghe) e 20 colpi (corte). A partire dal 13 giugno 2017, la loro acquisizione e detenzione è infatti limitata. Le possono possedere soltanto i tiratori sportivi iscritti a federazioni di tiro riconosciute dal Coni “nonché gli iscritti alle federazioni di altri Paesi Ue, gli iscritti alle sezioni del tiro a segno nazionale, gli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni”.

Il trasferimento delle armi di categoria A8 può avvenire per morte, cessione a ministero della Difesa, enti pubblici, fabbricanti di armi o acquirenti esteri autorizzati. Chi ne viene in possesso deve richiedere apposita licenza di collezione.

Il decreto entrerà in vigore il 14 settembre. In calce, sotto a quella di Mattarella che promulga, sono apposte le firme di Conte, Savona, Salvini, Moavero Milanesi, Bonafede, Tria, Di Maio, Trenta e Grillo.