Confisca delle armi dopo morte, la sentenza della Cassazione

Confisca delle armi dopo morte, la sentenza della Cassazione: doppietta
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La confisca è obbligatoria per tutti i reati che hanno a che fare con le armi, anche in caso di morte dell’imputato.

La morte dell’imputato impone che sia annullata la sentenza di condanna, senza rinvio («risulta esaurito il rapporto processuale»); ma, visto che «resta preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito» (è uno dei due soli casi che costituiscono un’eccezione: l’altro è legato al fatto che dell’arma sia proprietario un terzo, estraneo al reato), la confisca delle armi resta obbligatoria.

Lo ha chiarito la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 17791/2024; udienza dello scorso marzo, motivazioni rilasciate qualche giorno fa), che il procuratore generale della Corte d’appello di Roma aveva chiamato a pronunciarsi su una sentenza del tribunale di Velletri: la dichiarazione di avvenuta prescrizione s’era infatti accompagnata alla decisione di restituire le armi (una doppietta calibro 12, un monocanna calibro 6) e le munizioni sequestrate all’imputata, una donna classe 1929.

La sua morte all’inizio dell’anno ha impedito qualsiasi approfondimento sul merito della vicenda (teoricamente alla prescrizione si può rinunciare); la confisca, prevista per tutti i reati che hanno a che fare con le armi, anche quelli contravvenzionali, resta dunque obbligatoria.

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