Duplicato del porto d’armi, la circolare del ministero

Duplicato del porto d’armi, la circolare del ministero

Il duplicato del porto d’armi deve essere valido fino alla data di scadenza del titolo che materialmente sostituisce.

Il duplicato del porto d’armi rilasciato per furto, smarrimento o deterioramento deve avere i medesimi contenuti e la medesima validità del titolo di cui si chiede la sostituzione. Lo chiarisce una circolare del ministero dell’Interno, interpellato dalle associazioni di categoria per un’interpretazione esaustiva: in alcune realtà si è infatti imposto di rifare daccapo la procedura, e quindi di presentare un nuovo certificato medico, per il rilascio di una nuova licenza.

Ma, scrive il Viminale, questa mossa è sbagliata. Si comprimerebbe e si ridurrebbe in maniera arbitraria “la fruizione del titolo rubato, deteriorato o smarrito, ancora in corso di validità al momento dell’evento denunciato”.

Insieme alla richiesta di duplicato servono la denuncia di furto o smarrimento (necessaria anche nel secondo caso, visto che il documento è registrato nel sistema d’interscambio e il libretto è carta valori); le fotografie; la marca da bollo; l’attestazione di pagamento del costo del libretto.

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