Fucile a pompa: com’è catalogato?

Fucile a pompa com’è catalogato

Un lettore ci espone una situazione un po’ kafkiana, con un fucile a pompa “messo in carico” come arma comune. Come bisogna comportarsi in queste situazioni?

Spettabile redazione, ho acquistato un fucile a pompa cal. 12 da un amico (perché lui non poteva più detenerlo) e nel denunciarlo e mettermelo in carico negli uffici del mio commissariato di Polizia mi è stato messo in carico come “arma comune”.  Premetto che il vecchio proprietario lo aveva in carico e dichiarato presso i Carabinieri del suo paese come “arma da caccia” . Ora, non capisco perché questa differenza nel catalogare la stessa arma. Faccio presente che io sono in possesso di un porto d’armi per difesa personale, perciò il catalogare il fucile a pompa come “arma comune” mi andrebbe a occupare un posto dei tre disponibili nella detenzione e non posso sicuramente portarmi il fucile a pompa dietro per la mia difesa personale. Perciò chiedo a voi come debba essere catalogato questo fucile a pompa: comune, da caccia o sportivo?

La risposta dell’avvocato Fabio Ferrari

Egregio lettore, credo sia bene per tutti (soprattutto per lei) far notare a chi riceve le sue denunce, con tatto e con le dovute buone maniere, che vi sono alcuni errori in tal modo di procedere.

Sull’arma calibro 12: se ha le caratteristiche del fucile è sicuramente da denunciare come arma da caccia; dovrebbe appartenere alla categoria Eu B7 “Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 centimetri”. Peraltro non vale neppure la questione posta da un d.m.. del 1980 sui 45 centimetri di canna. A parte il fatto che il decreto attuativo (previsto da quel d.m.) non fu mai emanato, il Catalogo venne soppresso (con la legge 183/2011) a decorrere dal primo gennaio 2012.

Superato definitivamente il d.m. 21 aprile 1980, la prassi  ha sempre fatto riferimento, per i requisiti dimensionali, alle prescrizioni di cui alla direttiva Ce 477/1991 (ora direttiva Ue 555/2021), in virtù dei quali un’arma è lunga (fucile o carabina) se la canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e la lunghezza totale supera i 60 cm. Ad abundantiam è intervenuta la circolare della questura di Roma MASS. F1 n. 005667/2016 del 13 maggio 2016, che ha definitivamente chiarito quanto segue (estratto della circolare): “Il parametro della lunghezza minima pari a 450 mm per le canne dei fucili da caccia a canna liscia era previsto dall’Allegato A del d.m. 21 aprile 1980, recante il regolamento per l’iscrizione in Catalogo delle armi a canna liscia; tale norma deve ritenersi non più in vigore, a seguito dell’abrogazione dell’istituto del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e di tutte le altre disposizioni di legge ad esso collegate, operata dal d.l. n. 79 del 2012. Pertanto, allo stato attuale, tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12 possono essere venduti e detenuti come armi ad uso venatorio. I sig.ri dirigenti dei Commissariati di P.S. in indirizzo sono pregati di provvedere alla notifica del contenuto della presente a tutti i titolari di licenze di vendita armi insiti sul territorio di competenza, mentre codesti uffici vorranno tener conto delle indicazioni fornite, ai fini delle denunce di detenzione ex art. 38 Tulps“.

Essendo tali disposizioni di carattere vincolante per la pubblica amministrazione, non credo avrà difficoltà a chiarire l’equivoco e ottenere la correzione della denuncia di detenzione, inserendo il fucile a pompa tra le armi da caccia.

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