La circolare del ministero sul porto d’armi senza licenza per gli agenti fuori servizio

La circolare del ministero sul porto d’armi senza licenza per gli agenti fuori servizio
© Massimo Todaro / shutterstock

Il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che chiarisce alcuni aspetti dell’autorizzazione al porto d’armi senza licenza per gli agenti fuori servizio.

Con la legge 80/25, conversione di uno dei tanti decreti sicurezza approvati dal governo Meloni, aprendo al porto d’armi senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza fuori servizio il legislatore ha voluto non solo ampliare «la [loro] copertura in chiave d’autotutela», ma anche «rafforzarne la capacità operativa» a difesa della collettività: su questa base, in attesa che sia pronto il regolamento d’applicazione (10 giugno il termine ultimo), la circolare diffusa negli scorsi giorni dal ministero dell’Interno chiarisce che la riforma si applica a coloro che appartengono non solo alle forze di polizia statali, ma anche a quelle locali, a patto che della loro dotazione faccia parte l’arma d’ordinanza e che, «salvi i casi di missioni, operazioni e servizi esterni», ci si trovi nel territorio in cui s’esercita la giurisdizione dell’ente d’appartenenza.

Nella circolare si legge che questa soluzione «appare coerente» con lo spirito del provvedimento, con «la logica del sistema di sicurezza integrata» e «con le più recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale», che fa coesistere «un nucleo duro di sicurezza primaria» e «orbite di sicurezza secondaria», nella quale rientrano azioni, come quelle tipiche della polizia locale, «regolative o amministrative volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei territori».

I chiarimenti del Viminale

In generale, per acquistare un’arma senza licenza è necessario esibire la tessera di riconoscimento personale; se quelle della polizia locale non riportano le informazioni sulla qualifica d’agente di pubblica sicurezza, bisogna aggiungerci «idonea comunicazione rilasciata dall’ente d’appartenenza».

Resta immutato l’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 38 del Tulps – l’arma entra nel Ced interforze – e di comunicazione in caso di compravendita tra privati (ovvio il divieto di cessione a chi non ha titolo), come «resta ferma la disciplina sul numero di armi comuni – tre – di cui si consente la detenzione».

In caso di «destituzione, sospensione cautelare o disciplinare» e, per la polizia locale, perdita della qualifica d’agente di pubblica sicurezza, è molto probabile che le autorità diano seguito all’articolo 39 del Tulps, considerato che «s’interrompe, si sospende o si rimodula in senso restrittivo [il rapporto] con l’amministrazione», situazione da cui segue «la possibilità che non trovi più giustificazione la franchigia per il porto d’armi senza licenza fuori servizio».

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