Porto d’armi a rischio: durante l’emergenza sanitaria bisogna mantenere comportamenti responsabili

Porto d’armi a rischio durante l’emergenza sanitaria: coronavirus covid-19
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Se si viene denunciati per aver dichiarato il falso durante uno spostamento, oltre alla salute pubblica si mette il porto d’armi a rischio.

Non mettiamo il porto d’armi a rischio. L’emergenza senza precedenti che tutti siamo chiamati ad affrontare coinvolge ovviamente anche il nostro settore, anche a livello di semplici detentori e utilizzatori. La sospensione di alcune libertà che apparivano scontate ci fa rendere conto solo adesso di quanto fossero significative. L’attività venatoria e quelle collaterali non appaiono necessità primarie, dunque non sono praticabili per il semplice fatto che non si può uscire di casa per raggiungere il luogo deputato. Stesso discorso per l’attività sportiva; a questo si aggiunge la chiusura generalizzata degli impianti e la sospensione delle gare.

Veniamo ai semplici detentori o utilizzatori di armi. Non si sono verificati gravi problemi di ordine pubblico, a eccezione delle numerose rivolte negli istituti penitenziari culminate con episodi di evasione, devastazioni, morti e feriti. Al momento non sembra sia stato applicato dalle prefetture l’articolo 40 del Tulps, ossia consegna obbligatoria di armi, munizioni ed esplosivi per la custodia in depositi, per ragioni di ordine pubblico.

Sono invece in vigore i controlli sugli spostamenti fuori dal domicilio. Per giustificarli è necessario esibire a richiesta della pubblica autorità un’autocertificazione indirizzata al ministero dell’Interno, dove sono spiegati i motivi cogenti dei trasferimenti. I motivi (esposti) devono corrispondere a verità. In caso contrario si è commesso un falso e si è contravvenuto a un divieto posto dalla pubblica autorità. Il riferimento è agli articoli 650 e 495 del codice penale e all’articolo 76 del Dpr 445/2000.

La legge in vigore

Articolo 495 del codice penale

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta a indagini ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Articolo 650 del codice penale

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Articolo 76 del Dpr 445/2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (autocertificazioni, ndr) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo, ndr), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Nulla di nuovo neppure per la previsione dei controlli a campione sul contenuto delle autocertificazioni. Sono infatti previsti dal medesimo Dpr 445/2000, all’articolo 71.

Essere denunciati per questi reati equivale a fondare un motivo più che valido per il ritiro di armi e licenze. Nei comportamenti sopra menzionati è facilmente desumibile un criterio di inaffidabilità. Restano aperte e irrisolte tutte le delicate e gravi problematiche sui motivi mediati, qualora i reati suddetti vengano accertati a carico di un soggetto convivente con il titolare delle licenze. Vista l’aria che tira (epidemie a parte) il consiglio è di mantenere comportamenti altamente responsabili.

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