Il nuovo vento della giurisprudenza sui precedenti penali

Non bastano un’ipotesi di reato o un processo estinto per prescrizione per determinare la revoca del porto d’armi

Il nuovo vento della giurisprudenza
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Non c’è automatismo tra eventuali precedenti penali e revoca del porto d’armi. Dopo la sentenza del Tar di Trento, arriva un’altra decisione che segna la strada intrapresa dalla giustizia. Il provvedimento, emesso dal Tribunale amministrativo della Campania, reca il numero di protocollo 970/2017. E stabilisce che un processo penale, peraltro spirato per prescrizione, non rappresenti un da solo un motivo sufficiente per la revoca del porto d’armi.

Revoca del porto d’armi: perché no

Nel 2011 un atleta agonistico di tiro a volo si era visto revocare il porto di fucile per uso sportivo. La motivazione? Sempre la solita. Un processo penale, stavolta per alterazione di alimenti, scaturito nel 2002 in relazione alla sua attività lavorativa. Ed estinto nel 2010 con la dichiarazione di intervenuta prescrizione. Ma per questore e prefetto di Caserta il precedente, per quanto non giunto neppure a sentenza, bastava. Via il porto d’armi per uso sportivo per “l’insussistenza dei requisiti di buona condotta e piena affidabilità”.

Ma il Tar ha stabilito che gli organi periferici dell’Interno hanno torto. È vero, la concessione e la revoca del porto d’armi sono decisioni soggette a elevata discrezionalità. Ma devono rimanere ben saldi il prudente accertamento di tutte le circostanze e una “congrua motivazione”. E una presunta alterazione di alimenti, peraltro mai provata in sede processuale, non c’incastra niente con la normativa sulle armi. Né con l’affidabilità del soggetto sul suo utilizzo. Anche perché sono trascorsi quindici anni dall’unico evento contestato. E “non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi per la revoca del porto d’armi. “Qualora risultino reati commessi proprio con l’uso (o l’abuso) delle armi, [è evidente] l’inaffidabilità del soggetto”. Quanto più si va lontano, “tanto più esauriente dovrà essere la motivazione” con la quale si spieghi perché “un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo”. La contestazione è stata occasionale. Ed estranea al mondo delle armi. Anche perché “durante tutta l’attività sportiva di tiro a volo non è mai stata riscontrata alcuna specifica violazione alla disciplina di settore” da parte dell’atleta.
E allora porto d’armi riconsegnato in mano. E aperte le porte del poligono.