Bossoli militari usati: la fine di una preoccupazione

Bossoli militari usati: la fine di una preoccupazione
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Con la conversione del decreto legge Sport, per effetto della legge 119 dell’8 agosto 2025 dovrebbe essere definitivamente risolto un incubo per molti appassionati di armi, quelli che utilizzano bossoli militari usati.

Negli anni numerosi cittadini – non solo appassionati di armi e militaria – sono finiti loro malgrado davanti al giudice penale perché erano stati trovati in possesso di bossoli militari di varia natura. Nella maggior parte dei casi erano bossoli raccolti o comunque derivanti dal servizio militare, presi e portati a casa come ricordo. Talvolta questi bossoli erano esposti come modello ornamentale o soprammobile.

In altri casi si trattava di bossoli raccolti in qualche campo di tiro, con l’intento di riutilizzarli – previa ricalibratura e applicazione di un nuovo innesco – quale componente per la ricarica casalinga di munizioni civili, quasi sempre per uso sportivo o ludico sportivo.

A questa situazione spiacevole era necessario porre rimedio, anche se probabilmente ce n’era bisogno già molti anni fa. Dapprima con il decreto legge 96 del 30 giugno 2025, poi con la legge di conversione 119/25, si è arrivati a risolvere (speriamo per sempre) la questione con una modifica all’articolo 1 della legge 110/1975.

La nuova formulazione

Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l’uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 635 del 6 maggio 1940. Le munizioni di calibro 9×19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio Nato o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.

La spiegazione

Quindi si ribadisce, con forza di legge, che si può liberamente detenere il bossolo ex militare, al pari di qualunque altro bossolo, e che lo si può riutilizzare per caricare una munizione «civile consentita o a uso sportivo» (dicitura forse imperfetta o ridondante, comunque esplicativa).

Si enuncia infine la regola relativa alla detenzione, trasporto e uso dei bossoli (militari) già esplosi. Si tratta del noto articolo 97 del regolamento di attuazione del Tulps, , che tutti dovremmo conoscere e che per comodità si riporta: «Possono tenersi in deposito o trasportarsi […] senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza».

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