Decreto sicurezza 2026 e coltelli: l’opinione della Coltelleria Collini

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Il Decreto Sicurezza 2026 introduce importanti obblighi e restrizioni sulla vendita, il trasporto e il possesso di coltelli.

Il Decreto Sicurezza è stato approvato dal Consiglio dei ministri come decreto-legge e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrerà formalmente in vigore. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con possibilità di modifiche nel corso dell’iter di conversione.

Fino alla pubblicazione in Gazzetta resta applicabile la normativa attualmente vigente, in particolare la Legge 110/1975 e il TULPS, secondo l’interpretazione consolidata in materia di “giustificato motivo”.

Il timore degli addetti ai lavori è che si tratti di un insieme di norme che introdurranno numerosi obblighi e divieti ma con il rischio di uno scarso riflesso nel campo della sicurezza sociale.

L’opinione di un player importante

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@ Coltelleria Collini

La Coltelleria Collini di Busto Arsizio ha approntato nel suo blog un interessante articolo che descrive le novità introdotte con il Decreto Sicurezza, che vi invitiamo a leggere per capire cosa cambierà nel mondo dei coltelli.

In calce all’articolo è possibile leggere l’opinione sulla nuova normativa di un importante operatore del settore come la Coltelleria Collini.

Come negozio specializzato, sosteniamo l’uso consapevole, professionale, collezionistico e sportivo della coltelleria”, si legge nell’articolo, “il decreto mira a contrastare il porto ingiustificato in contesti urbani e fenomeni di utilizzo improprio degli strumenti da taglio. Il nostro consiglio resta invariato: acquistare in piena legalità e trasportare sempre gli strumenti in modo non immediatamente disponibile, custoditi in zaini, valigette o bagagliaio, limitandone l’uso alle attività per cui sono stati progettati”. Considerata la complessità interpretativa di alcuni passaggi — in particolare per i coltelli chiudibili con blocco lama ≥ 5 cm — riteniamo tuttavia opportuno evidenziare alcune criticità applicative.

L’estensione dell’art. 4-bis ai coltelli pieghevoli con lama ≥ 5 cm dotati di blocco o apertura facilitata coinvolge non solo coltelli “tattici”, ma anche una vasta categoria di strumenti di lavoro.

Rientrano potenzialmente nella disposizione:

  • multitool professionali (pinze multiuso con lama bloccabile),
  • cutter da edilizia con blocco di sicurezza,
  • coltelli da soccorso,
  • strumenti tecnici utilizzati quotidianamente da artigiani, tecnici e operatori della sicurezza.

Qualora l’interpretazione restrittiva dovesse prevalere, si determinerebbe una significativa limitazione operativa per intere categorie professionali, con il rischio di contenzioso diffuso in relazione al porto in ambito lavorativo. 

Resta aperto il tema del bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dell’attività lavorativa legittima, soprattutto per strumenti che presentano caratteristiche di sicurezza (come il blocco lama) introdotte proprio per prevenire infortuni”.

Registro elettronico degli acquirenti: sarà davvero efficace?

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@ Coltelleria Collini

Altro nodo cruciale del provvedimento è il registro elettronico degli acquirenti:

“L’obbligo di registrazione delle vendite per le lame superiori a 15 cm introduce un sistema di tracciabilità dell’acquisto iniziale, con conservazione dei dati per 25 anni”, continua Collini, “la soglia dei 15 cm coinvolge una quota molto ampia dei coltelli da cucina comunemente in commercio: si stima che oltre il 60% dei coltelli domestici superi tale misura. Occorre tuttavia evidenziare alcuni profili applicativi:

  • il registro riguarda esclusivamente la prima vendita commerciale;
  • i coltelli, salvo rare eccezioni, non sono dotati di numero di matricola univoco;
  • le successive cessioni tra privati non risultano soggette a obblighi di registrazione.

Ne consegue che la tracciabilità si arresta al primo passaggio di proprietà. In assenza di un sistema identificativo individuale dello strumento, l’utilità investigativa del dato registrato potrebbe risultare limitata nel tempo, specie per beni destinati fisiologicamente a circolare come regalo, oggetto da collezione o strumento professionale.

Un ulteriore dato oggettivo merita attenzione: in Italia si stimano oltre 15 milioni di nuclei familiari, e in ciascuna abitazione sono normalmente presenti numerosi coltelli da cucina di libera detenzione. L’accesso materiale a strumenti da taglio di uso domestico risulta quindi già ampiamente diffuso nel contesto familiare.

In tale scenario, chi intendesse utilizzare uno strumento in modo illecito potrebbe non rivolgersi a un esercente regolare, fornendo documenti e lasciando traccia nominativa per 25 anni, ma:

  • utilizzare strumenti già presenti in ambito domestico;
  • reperire coltelli attraverso cessioni tra privati;
  • acquistare tramite marketplace esteri non soggetti ai medesimi obblighi o di complessa vigilanza;
  • utilizzare strumenti con lama inferiore ai 15 cm, esclusi dall’obbligo di registrazione ma non per questo privi di potenziale capacità offensiva.

Il registro appare quindi configurato principalmente come misura di responsabilizzazione dell’esercente e di controllo della vendita ai maggiorenni, più che come strumento di tracciabilità effettiva della circolazione del bene nel lungo periodo.

Ne deriva un possibile squilibrio applicativo: l’operatore italiano sostiene un onere amministrativo rilevante, il cittadino onesto viene registrato per un acquisto spesso destinato all’uso familiare, collezionistico o professionale, mentre l’efficacia reale rispetto al fenomeno criminale resta oggetto di valutazione“.