Il Consiglio di Stato ha ribadito che, a prescindere dall’esito del processo penale, anche l’omessa custodia di munizioni rappresenta un elemento negativo quando si valuta l’affidabilità del titolare della licenza.
Anche se – scelta non scontata – si considera corretta l’interpretazione fornita dal tribunale penale, che ha disposto l’assoluzione («secondo il giudice la norma richiamata dai carabinieri nell’informativa all’autorità giudiziaria si sarebbe potuta riferire [soltanto] alle armi e agli esplosivi»), sul piano amministrativo ha rilevanza anche l’omessa custodia delle munizioni: la gestione non corretta «può costituire fonte di pericolo», e quindi rappresenta «un elemento negativo» quando si valuta l’affidabilità del titolare della licenza.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 7393/25) ha respinto l’appello di un cacciatore casertano, che aveva già presentato ricorso al Tar della Campania (identico l’esito) contro il provvedimento con cui la prefettura gli aveva vietato la detenzione d’armi e di munizioni.
Nell’autovettura dell’uomo, che s’era giustificato con «un allontanamento momentaneo», le forze dell’ordine avevano trovato «numerose cartucce lasciate incustodite»: non è vero, si legge nella sentenza, che si tratta di un episodio «non grave» e che per le munizioni, dato «il minor grado di pericolosità», esiste un regime differenziato, con «regole meno stringenti» rispetto alla custodia delle armi.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.