Vietati in Italia ma utilizzabili per vari scopi, tutti legittimi, in molte nazioni europee, i silenziatori sono oggetto del desiderio per molti appassionati di caccia e tiro.

Forse perché associati a imprese cinematografiche che dei silenziatori – o soppressori/moderatori di suono, come sarebbe più corretto chiamarli – danno una rappresentazione assai poco realistica.

Efficaci nel ridurre la detonazione prodotta dalla carica contenuta nella cartuccia, specie se la palla viaggia a velocità subsoniche (344 m/s a 20°), non hanno però la capacità di annullarla. La riducono, certo, ma non la eliminano.

Così come non eliminano la rumorosità dell’arma e la cosiddetta onda balistica prodotta dal proiettile quando supera la velocità del suono.

La storia dei silenziatori

Storicamente il primo brevetto fu presentato dal tedesco Baudisch anche se il primo sfruttamento commerciale del dispositivo è attribuibile a Hiram Percy Maxim, figlio di quel Hiram Stevens Maxim cui si deve l’invenzione dell’omonima mitragliatrice introdotta negli anni ’80 dell’Ottocento. Il silenziatore di Maxim fu presentato nel 1908 e, anche se non molto efficace, dette la svolta a un settore che, in pochi anni, vide la presentazione di numerosi brevetti e il pieno sviluppo tecnologico del dispositivo.

La legge, in Italia

In Italia, fatta salva una circolare del Ministero degli Interni che nel 1939 vietava produzione e vendita dei silenziatori, nessuna legge si è occupata del loro uso e possesso, che deve comunque ritenersi vietato. Di silenziatori si è occupata per prima la legge 799/1967 “Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche” che all’articolo 4 sui mezzi vietati aggiunge “le armi munite di silenziatore”. Divieto ribadito dalle leggi 968/1977 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia” e 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” in cui si ripete il divieto dell’impiego delle armi da sparo munite di  silenziatore (articolo 21).

La legge, all’estero

A livello di legislazione europea, commercio e vendita dei silenziatori non sono vietati come dimostrano le leggi venatorie di Germania, Regno Unito, Paesi Scandinavi e vari Paesi dell’Europa orientale che ne consentono almeno l’uso venatorio e, anzi, lo incoraggiano per più ordini di motivi:

  • la riduzione dell’impatto sociale del prelievo e del disturbo alla selvaggina,
  • l’incremento dell’efficacia delle politiche gestionali grazie a una maggior probabilità di completare i piani di abbattimento,
  • tiri più precisi che si traducono in abbattimenti più puliti.

Un impiego più esteso dei silenziatori, passando poi alla questione della gestione di poligoni e campi di tiro, favorirebbe anche la riduzione dell’inquinamento acustico, uno degli elementi critici degli sport legati al mondo delle armi.

Un caso di studio, gli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, i soppressori di suono sono legali in 41 Stati e, in 37, approvati per l’impiego venatorio. Un così ampio bacino di riferimento ha permesso di effettuare analisi approfondite che hanno consentito di fugare ogni dubbio sull’ipotizzata maggior incidenza del crimine là dove i silenziatori siano consentiti.

I dati di uno studio effettuato tra il 1995 e il 2005 individuano 153 casi in cui, nell’intero decennio, il silenziatore è stato impiegato per commettere un illecito; di questi, in soli 15 casi è stato utilizzato per commettere un crimine: lo 0,1% degli omicidi, lo 0,1% per le rapine a mano armata.