Moderatore di suono e alterazione di un’arma: la sentenza

Moderatore di suono e alterazione di un’arma: pistola con silenziatore
© Marisa Subannarat / shutterstock

La Cassazione chiarisce quali siano le conseguenze giuridiche dell’impiego di un moderatore di suono.

L’impiego d’un moderatore di suono, quello che volgarmente si chiama silenziatore, porta automaticamente a configurare il reato di alterazione di un’arma; lo ha ribadito la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 31866/2022. L’alterazione di un’arma è infatti legata al concetto di maggior offensività, non riducibile esclusivamente a un intervento meramente meccanico; vi ricadono cioè genericamente tutte quelle operazioni che “determinano l’aumento della potenzialità offensiva dell’arma” e ne agevolano l’uso.

È il caso tipico dell’installazione di un moderatore di suono, che peraltro “costituisce un incentivo oggettivo all’adozione di comportamenti antigiuridici”; e dunque il reato di alterazione dell’arma si configura anche se non si contesta la filettatura della canna. Negli ultimi tempi l’argomento è frequente: nelle scorse settimane la Cassazione s’era espressa sulla qualifica del moderatore di suono come parte d’arma.

La legge

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni”.
(legge 110/75, articolo 3)

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